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Agente di P.P. trasferito dalla C.C. di Pisa alla C.C. di Potenza in esecuzione di Sentenza del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti richiesti per ottenere il trasferimento ai sensi della legge 104/1992. I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che “alla formula dell'assistenza in via esclusiva richiesta dall'art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992 ai fini del riconoscimento del trasferimento deve essere riconosciuto il significato dell'indisponibilità (e non dell'inesistenza) oggettiva e soggettiva di altre persone in grado di sopperire alle esigenze assistenziali (…). Tale indisponibilità, per come rappresentata, sussiste nella specie.” L'amministrazione è stata altresì condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro quattromila.