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COVID 19: profili di responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio del dipendente.

COVID 19 e possibili profili di responsabilità in caso di contagio del dipendente.
Nell’attuale contesto pandemico questo Studio Legale intende fornire un quadro normativo utile ai dipendenti (privati e pubblici) in ipotesi di infezione ad opera del cd “nuovo coronavirus”.
In proposito, l’art. 2087 del c.civ. prevede che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Tali principi sono ritenuti pacificamente applicabili anche all’attività della Pubblica Amministrazione.
La P.A., infatti, quale datrice di lavoro e titolare di un’organizzazione preordinata alla gestione di complesse attività amministrative, «deve curare la prevenzione dai rischi di incidenti, siano o meno di origine illecita, e tali da pregiudicare o danneggiare le persone addette» (Consiglio Stato , sez. V, 22 aprile 2009, n. 2474).
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che “la responsabilità del datore di lavoro «non è circoscritta alla violazione di specifiche regole di esperienza o di regole tecniche, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare, in relazione alle effettive modalità e condizioni di lavoro, l’integrità psicofisica del lavoratore, in considerazione altresì della possibilità di conoscenza di tutti quegli elementi che, in relazione alla fattispecie concreta, possono incidere sulla sicurezza del lavoratore” (Cassazione civile, sez. lav., 18 gennaio 2011 , n. 1072).
Il recente Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (art. 42, comma 2) ha impartito disposizioni riguardanti i dipendenti assicurati presso l’Inail in ipotesi di contrazione dell’infezione da COVID 19 sul luogo di lavoro.
L’Istituto con la nota 60010.17, ha quindi precisato che: “[…] la causa virulenta è equiparata a quella violenta e che “per essere indennizzabile la malattia-infortunio deve costituire una conseguenza dell’esposizione del soggetto infortunato a un determinato rischio professionale” ed ha evidenziato che “la tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga”.
E’ chiaro che una tale agevolazione probatoria privilegerà in primo luogo il personale sanitario, ma essa può senz’altro essere estesa a tutti i lavoratori che operano in contesti lavorativi in cui vi sia la comprovata presenza di un contagio da COVID 19.
Sarà ovviamente onere del richiedente dimostrare, ad esempio, la condivisione dell’ambiente lavorativo con un contagiato o fornire altri elementi, quantomeno indiziari, che possano far presumere che il rapporto di lavoro abbia avuto una valenza nell’insorgenza della patologia. La cronica assenza di dotazioni individuali di sicurezza è comunque un elemento dotato di particolare valenza indiziaria.
E’ da evidenziare che la nota dell’INAIL sopra riportata contempla, espressamente, la tutela assicurativa, anche in caso di contagi avvenuti in occasione del percorso casa/lavoro, lavoro/casa (cd. “infortunio in itinere”).
In attesa che le previsioni in parola siano espressamente disciplinate dalle Amministrazioni pubbliche con apposite norme regolamentari e stante la chiusura delle CC.MM.OO, il pubblico dipendente che abbia contratto l’infezione da COVID 19, se ricoverato, potrà rivolgersi alla propria Amministrazione per la redazione del “MOD C” e dovrà considerare il termine di sei mesi dalla contrazione (conoscibilità) della patologia per avanzare richiesta di equo indennizzo.
Qualora alla patologia conseguano forme di invalidità permanente, potrà essere altresì avanzata istanza per la concessione di pensione privilegiata ordinaria.
Nella summenzionata ipotesi ed al verificarsi di determinati presupposti (si pensi, ad esempio al militare che contrae il virus durante ed a causa dei servizi di ordine pubblico) si ritengono altresì estensibili le disposizioni dettate in favore delle “vittime del dovere”.
Questo Studio resta a disposizione per la consulenza e la tutela del personale contagiato in ambiente di lavoro.