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Diritto di accesso: gli atti giudiziari restanto fuori dai documenti amministrativi

Consiglio di Stato, Sezione IV, decisione 19 febbraio-18 marzo 2008 n. 1363. “Le sentenze sono sottratte all'esercizio del diritto di accesso poichè non riconducibili nel novero dei documenti amministrativi, atteso che le stesse definiscono un processo e non già un procedimento”. Questo è il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza 1363 del 2008. Il giudice di appello, in particolare, ha confermato la sentenza del T.A.R. Piemonte riaffermando la regola della esclusione delle sentenze dal novero degli atti per i quali è esperibile domanda di accesso, poichè, per quanto si possa dilatare la nozione di “documento amministrativo” e per quanto ampia possa essere la tutela che si vuole garantire con il diritto di accesso, le sentenze non possono essere ritenute tali. Il dato letterale cui occorre riferisi, nell'avviso del Supremo Collegio, per l'individuazione della nozione di documento amministrativo, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, è quello di cui all'art. 22, comma 1, lettera d) della Legge 241/1990, nel testo novellato dalla legge 15/2005 piuttosto che quello di cui all'art. 1 del D.P.R. 445 del 2000. E ai sensi del citato articolo 22 è documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicitica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Va, tuttavia, osservato che la pur ampia nozione di documento amministrativo, in ogni caso, non appare idonea a ricomprendere anche le snetenze. A ciò si aggiunge l'argomento della non riconducibilità degli organi giurisidizionali tra i soggetti cosiddetti passivi dell'accesso. In definitiva se anche la sentenza è un “documento”, nel senso che è qualcosa che rappresenta “un contenuto” rendendolo utilizzabile, tuttavia, non è un documento “amministrativo” poichè conlude il processo e non già il procedimento.