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Il Codice del Consumo non si applica alle controversie promosse dagli utenti del servizio sanitario nazionale per far valere la responsailità delle strutture sanitarie

Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Ordinanza 15 gennaio – 2 aprile 2009 n. 8093. Con l'ordinanza 8093/09 la Corte ha statuito che nelle controversie promosse dagli utenti del servizio sanitario nazionale, finalizzate a far valere la responsabilità delle strutture sanitarie, la competenza è del giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, ovvero quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita. Non assumendo, infatti, gli organi sanitari, ad avviso della Corte, la veste di professionisti, trovano applicazione le regole orinarie del radicamento della competenza per territorio e non già la regola speciale del foro del consumatore.