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Il giudice ha riconosciuto che la presenza di un tatuaggio non può costituire automaticamente una causa di esclusione dall'arruolamento nel Corpo di P.P.

Il TAR Lazio ha annullato gli atti con cui il Ministero della Giustizia aveva giudicato A.M. non idonea all'arruolamento per la presenza di un tatuaggio sull'avambraccio sinistro. Il giudice ha stabilito che “la Commissione medica non poteva fondare, così come ha fatto, il giudizio di inidoneità sulla semplice presenza di un tatuaggio in una zona del corpo ma doveva darsi carico di accertare se a causa del rilevato tatuaggio la cute del ricorrente risultasse alterata, ovvero se dalla forma e dalle dimensioni delle figure incise sulla pelle potesse attribuirsi al deducente una personalità abnorme, motivazione questa che, come già rilevato, manca del tutto”.