menu

Il T.A.R. concede la stabilizzazione solo al corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare Italiana.

Il T.A.R. Lazio – Sez. 1^ bis – accoglie il ricorso di una giovane ufficiale in ferma prefissata esclusa dal processo di stabilizzazione, al pari dei suoi colleghi della Marina Militare e delle altre FF.AA. L'appartenenza al Corpo delle Capitanerie di Porto le consente di fruire della stabilizzazione: secondo i giudici del T.A.R., infatti, detti ufficiali, al pari dei carabinieri e del Guardia di Finanza, non hanno fruito della deroga al blocco delle assuznioni e sono pertanto destinatari dell'art. 1, comma 519, della legge finanziaria 2007. Resta da chiedersi se il precario della Marina abbia più titolo alla stabilizzazione, nella logica del Legislatore, del precario dell'Esercito o, peggio ancora, se il precario della Capitanerie di Porto abbia più titolo alla stabilizzazione di quello dello Stato Maggiore o degli altri Corpi. La richiesta di remissione alla Corte costituzionale del citato articolo della finanziaria continua, però, ad essere ignorato. In allegato la sentenza.