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L'illegittimità dell'atto è prova della colpa della P.A.

Consiglio di Stato – Decisione 17 luglio 2008, n. 3602.Con la sentenza n.3602/08 il Consiglio di Stato ha ribadito il principio secondo cui l'accertata illegittimità dell'atto ritenuto lesivo dell'interesse del ricorrente è l'indice (grave, preciso e concordante) della colpa dell'amministrazione (conseguenza altamente probabile della riscontrata illegittimità dell'atto. Ne consegue che il danneggiato ben può limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto amministrativo annullato, in quanto essa indica la violazione dei parametri che, nella generalità delle ipotesi, specificano la colpa dell'amministrazione.In tali eventualità, allora, spetta all'amministrazione l'onere di fornire seri elementi idonei a superare la presunzione. La mancanza di colpa potrebbe essere affermata, concretamente, in diverse ipotesi, quali, per esempio, l'errore scusabile dell'amministrazione, derivante da fattori particolari correlati alla formulazione incerta delle norme applicate, alle oscillazioni interpretative della giurisprudenza, alla rilevante complessità del fatto, oppure ai comportamenti di altri soggetti.