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Non è illegittima la comunicazione di esclusione dalla prova concorsuale priva della indicazione del punteggio conseguito

T.A.R. Lazio, Sezione II, sentenza del 23 giugno 2008 n.6088.Con la sentenza n. 6088 del 23 giugno 2008, il T.A.R. Lazio ha precisato che la mancata menzione dei punteggi conseguiti nelle prove concorsuali costituisce una mera irregolarità dell'atto di comunicazione, inidonea ad inficiare la legittimità del giudizio negativo, purchè sia indubbia la provenienza della comunicazione (munita degli estremi di protocollo) da parte dell'amministrazione che ha indetto la procedura. Ciò in considerazione della possibilità e facoltà del candidato di accedere agli atti della procedura e di conoscere, dunque, gli esiti concorsuali.