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Parziale incostituzionalità dell'art. 42, comma 5 T.U., 26 marzo 2001, n. 151

Corte Costituzionale,30 gennaio 2009, n. 19.La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità dell'art. 42 Comma 5 T.U. 26 marzo 2001 N. 15, dal Tribunale di Tivoli, ha sancito che detta norma, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per sostegno a soggetto affetto da disabilità grave il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona(il padre)in situazione di disabilità grave, è incostituzionale in quanto viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost. E ciò, posto che: a) si pone in contrasto con la ratio dell'istituto, se è vero che quesa consiste nel favorire l'assistenza di un simile disabile in ambito familiare e nell'assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salut psico-fisica dello stesso a prescindere dall'età e dalla condizione – padre, figlio o fratello o coniuge – del disabile medesimo); b) determina, di fronte a situazioni omogenee, un trattamento deteriore dell'unico filgio convivente – che sia anche l'unico in grado di assistere il padre handiccappato – rispetto agli altri componenti del nucleo familiare epsressamente contemplati dalla disposizione censurata.