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Persone giuridiche e risarcimento del danno da irragionevole durata del processo

Il più recente orientamento di legittimità, alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, è nel senso del riconoscimento del danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, anche a favore delle persone giuridiche, in caso di violazione del diritto alla ragionevole durata del processo. In altri termini, “Anche alle persone giuridiche spetta la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla violazione relativa alla ragionevole durata del processo, sempre che non sussistano, nel caso concreto, circostanze particolari, le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito” (Cass. civ., sez. I, 2 luglio 2008, n. 18153).