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Appuntato dei carabinieri condannato per insubordinazione: ha reagito al richiamo del superiore che lo invitava a non intrattenere più una relazione adulterina.

La Cassazione si pronuncia su un caso di insubordinazione di un appuntato, che ha reagito male all’invito del superiore a non intrattenere più una relazione extraconiugale con una donna del posto. A parte la considerazione sulla sussistenza degli estremi del reato, gli ermellini rilevano come il richiamo del superiore fosse stato pertinente e non riferibile ad un esclusivo fatto di natura privata, stante quanto disposto dal Regolamento di disciplina militare. “L’intervento del luogotenente C. era pertinente al servizio e alla disciplina, consistendo appunto nel richiamo del superiore alla osservanza da parte del giudicabile della (fondamentale) norma di comportamento di cui all’art. 36 del Regolamento di disciplina militare, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, che prescrive al militare di tenere “in ogni circostanza… condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate, laddove la relazione extraconiugale dell’imputato, di pubblico dominio nel territorio della Stazione arrecava evidente disdoro all’Arma benemerita”. In allegato la sentenza.