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GIOVANE OTTIENE L’ARRUOLAMENTO NELL’ARMA DEI CARABINIERI DOPO L’ASPORTAZIONE DI UN OSTEOBLASTOMA.

GIOVANE OTTIENE L’ARRUOLAMENTO NELL’ARMA DEI CARABINIERI DOPO L’ASPORTAZIONE DI UN OSTEOBLASTOMA.

Il giovane L.L., già militare V.F.P.4. nelle seconde aliquote dell’Esercito Italiano, era stato escluso dal transito nell’Arma dei Carabinieri in sede di  verifica del “mantenimento dei requisiti di idoneità”, avendo sofferto di un osteoblastoma alla colonna vertebrale. Nonostante fosse riuscito a sconfiggere la patologia, proseguendo la ferma con impiego anche in teatro operativo, le previsioni della direttiva 4.6.2014 erano state considerate ostative alla sua idoneità al servizio militare incondizionato. In primo grado, peraltro, il T.A.R. aveva ritenuto la causa manifestamente infondata, respingendola con sentenza in forma semplificata. Il militare, sempre assistito dallo studio legale Parente, nelle persone degli Avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti, non ha tuttavia desistito, appellando presso il Consiglio di Stato la decisione ed insistendo affinché fossero accertati gli esiti funzionali della malattia, non limitandosi alla lettura della norma. Il tutto anche considerando la peculiarità del rapporto di servizio nelle seconde aliquote delle Forze Armate. E così, ottenuta la sospensiva, è stata disposta una verificazione, che ha acclarato le sue ragioni. Con sentenza n. 3856/2019, la sua causa è stata definitivamente accolta. Scrive, infatti, il Supremo Collegio: “Ne consegue che le censure dedotte dall’appellante – secondo cui nessuna norma contemplerebbe l’esclusione per il mero intervento alla -OMISSIS-, prevedendo la disciplina di riferimento un’indagine circa eventuali disturbi funzionali, per cui l’esclusione disposta non troverebbe supporto né nell’art. 582 del d.P.R. n. 90 del 2010, né nell’art. 20 della direttiva tecnica del Direttore generale della Sanità Militare del 5 dicembre 2005 – sono fondate in quanto la causa di non idoneità prevista dalla normativa risiede negli esiti funzionali del trattamento chirurgico o della patologia e, non solo non vi è traccia di tali conseguenze funzionali nel giudizio di non idoneità formulato dall’Amministrazione, ma, all’esito della verificazione disposta, è risultata l’assenza di deficit funzionali in atto e l’idoneità al servizio dell’interessato”.