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Art. 42 bis D.lgs 151/2001. Solo per esigenze eccezionali l’amministrazione può rigettare la richiesta di assegnazione temporanea in presenza di un figlio di età inferiore a 3 anni.

Art. 42 bis, d.lgs. 151/2001. Lo Studio Legale Parente sta contribuendo a creare una consolidata giurisprudenza.  Numerosi TAR (e recentemente anche il Consiglio di Stato adito in appello dal Ministero Interno) hanno sancito che l’art. 42 bis è “applicabile anche al suddetto personale dello Stato”.

Ciò in quanto l’art. 42 bis  “in uno spirito di particolare favore per il genitore dipendente e per il figlio minore,contempla la possibilità per il pubblico dipendente, con un figlio di età inferiore a tre anni, di chiedere l’assegnazione temporanea, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Condizioni perché sia possibile disporre il trasferimento sono l’esistenza di un posto vacante e disponibile presso l’amministrazione di destinazione, di corrispondente posizione retributiva, ed il previo assenso di questa ultima e dell’amministrazione di provenienza.”

A fronte dell’illegittimo diniego fornito dal Ministero ad un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, il giudice ha rilevato che “Nel caso di specie, non è dato di rinvenire nessuna delle citate condizioni, prescritte dalla legge per sorreggere i provvedimenti di diniego dell’assegnazione temporanea.”

Lo Studio Legale Parente attraverso una puntuale attività istruttoria ha posto in evidenza le incongruenze della motivazione posta costantemente a fondamento del diniego, fornendo al giudice importanti indizi probatori. A tal proposito, infatti, i diversi Collegi hanno rilevato la carenza di motivazione in quanto “l’Amministrazione si è limitata a riferire che il Commissariato di PS  di … registra una carenza nel ruolo di agenti ed assistenti e che la concessione del beneficio all’odierno ricorrente, determinerebbe un’ulteriore vacanza che pregiudicherebbe il regolare funzionamento dei servizi di istituto, in relazione alle esigenze organizzative e di servizio della sede di appartenenza. In sostanza, nel motivare il diniego, l’amministrazione fa riferimento ad ordinarie esigenze di servizio, dovute alla diminuzione dell’organico in caso di trasferimento temporaneo del dipendente, che però non possono costituire motivi ostativi al riconoscimento del beneficio previsto dalla suddetta disposizione normativa, introdotta dal legislatore a tutela dei minori”.