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Concorso Carabinieri 2020, come fare ricorso per la esclusione

Il Concorso Carabinieri 2020 è una grande opportunità per chi vuole servire lo Stato indossando la Divisa. In questo articolo vogliamo offrire alcune importati comunicazioni in merito alle procedure concorsuali per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri.

In questo momento si stanno svolgendo a Roma le prove di efficienza fisica, le visite mediche e gli accertamenti psico-attitudinali del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.581 allievi Carabinieri in ferma quadriennale. Le prove si svolgono presso il Centro Nazionale di Selezione di Tor di Quinto.

Si tratta di una selezione importantissima. Non solo per il cospicuo numero di posti resi disponibili dall’Arma dei Carabinieri, ma anche per la straordinarietà della selezione visto il particolare momento in cui la stessa si svolge. Le procedure selettive, infatti, sono quasi tutte sospese in attesa di miglioramenti della situazione sanitaria.

Chi ha superato la prova scritta ed è chiamato a partecipare alla procedura che abbiamo descritto non può lasciarsi sfuggire una grande opportunità.

Gli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti dello Studio Legale Parente hanno seguito negli anni migliaia di ricorsi sulle procedure concorsuali per l’accesso alle carriere delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Molti dei ricorsi sono relativi ad esclusioni dalle procedure selettive per inidoneità fisica e/o psichica.

A titolo di esempio riportiamo le sentenze del Tar Lazio numero 8754/2020, 7869/2020, 2610/2020, 1353/2020, 1355/2019, 9301/2019, 6128/2019, 3807/2019, 2603/2019; 2693/2018; 12709/2017; n. 9346/2017. La sentenza del Consiglio di Stato n. 3729/2019. L’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2084/2018. È sufficiente visitare il sito internet della Giustizia Amministrativa, cercando i nostri avvocati, per accedere a una parte delle sentenze riferibili al nostro Studio Legale.

Di seguito le motivazioni di alcune delle sentenze favorevoli del TAR ai ricorsi patrocinati dallo Studio Parente: «Il ricorso si palesa fondato nei termini che seguono. In linea di principio le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa, che, d’altra parte, non sfugge comunque al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili travisamenti di fatto; tale è il caso di specie, laddove le censure proposte con il ricorso hanno reso necessario un approfondimento istruttorio». (TAR Lazio)

«L’odierno ricorrente, dichiarato non idoneo nella procedura concorsuale, riservata ai VFP1, per il reclutamento di 602 allievi carabinieri effettivi, ha adito questo TAR per ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione disposto per riscontrate note di insicurezza (PS2). Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione e la graduatoria impugnati». (TAR Lazio)

«Con il ricorso in epigrafe il ricorrente – già volontario in ferma prefissata dell’Esercito Italiano ora aspirante al transito nei ruoli della Polizia Penitenziaria – ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione penitenziaria ne ha deliberato l’inidoneità ai sensi dell’articolo 123, lett. a), del D.L. n. 443/1992 ai sensi del quale costituiscono cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi di cui all’articolo 122 le seguenti imperfezioni e infermità; la tbc polmonare ed extra-polmonare, la sifilide, la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento cronico; si deve ritenere illegittimo il provvedimento in impugnativa, siccome basato su una erronea applicazione della norma al caso concreto. Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento recante il giudizio di non idoneità all’impiego del ricorrente». (TAR Lazio)

«Il ricorrente impugna il provvedimento del 10 dicembre 2018 deliberato in II° Istanza, con cui è stato dichiarato non idoneo all’arruolamento in qualità di allievo agente della P.P. per eccesso di massa grassa, A seguito degli accertamenti peritali che il Collegio ha richiesto di svolgere la Commissione ha reso la propria valutazione, esprimendo il valore P.B.F 21.3%, compatibile con i parametri previsti dalla normativa in corso, che il Collegio non ha ragione di non considerare attendibile». (TAR Lazio)

«L’odierno ricorrente ha adito questo Tar per impugnare il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale per riscontrate anomalie biometriche non correlate alla superficie corporea. È stata disposta una verificazione, all’esito della quale il ricorrente è risultato in possesso del requisito fisico previsto e dunque dichiarato idoneo al proseguimento dell’iter concorsuale». (TAR Lazio).

Forte della enorme esperienza nella specifica materia, lo Studio Legale Parente è pronto ad aiutarvi nella difesa dei vostri diritti. Chiamateci anche solo per un consulto, se siete stati esclusi. Il nostro Studio punta sempre al raggiungimento dell’obiettivo.

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