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E' licenziato per giusta causa il padre lavoratore che utilizza il periodo di congedo parentale per svolgere una diversa attività lavorativa

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 giugno 2008 n. 16207.Con la sentenza 16207/08 la Corte di Cassazione ha statuito che il congedo parentale (ex art. 32 comma 1 lett. b) D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151)costituisce un diritto potestativo che il padre – lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoto al fine di poter garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino. Ne consegue, ad avviso della Corte, che commette abuso di potere per sviamento della funzione del diritto, il padre lavoratore che utilizzi il periodo di congedo per svolgere altra attività lavorativa. Con la conseguenza, altresì, che detto comportamento costitusce giusta causa di licenziamento.