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Il giudizio attitudinale è impugnabile se le valutazioni sono illogiche e contraddittorie.

Il T.A.R. Lazio – Sezione 1^ bis – sospende e poi annulla un provvedimento di esclusione attitudinale dall'arruolamento in qualità di VFP4 dell'Esercito.Questa la motivazione: “considerata la rilevabile non congruenza fra il giudizio espresso dal consulente psicologo, il quale, pur nel dare atto che il candidato ha espresso “un piano motivazionale fondato su bisogni occupazionali”, ha tuttavia evidenziato che il ricorrente è riuscito “ad individuare precisi valori di riferimento nell’Organizzazione” ed il conclusivo giudizio reso dalla Commissione (che ha giudicato il candidato non idoneo in quanto ritenuto “scarso” nella sola caratteristica attitudinale “motivazione e valori professionali”);dato atto della non congruità ictu oculi evidenziata dai giudizi in discorso, tale da escludere che – sulla base delle risultanze dell’accertamento nella fattispecie condotto – possa venire in considerazione, con carattere di univoca ed incontroversa concludenza, un giudizio di convincente “non idoneità”.