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Il Ministero non può modificare i criteri di assegnazione delle sedi stabiliti nel bando di concorso.

Il TAR Lazio con sentenza pubblicata il 18.3.2010 ha accolto il ricorso promosso dal Vice Sovrintendente che, pur essendosi collocato al terzo posto in un concorso per 453 posti, sarebbe dovuto rientrare a Milano invece di poter scegliere la sede siciliana di proprio gradimento. Il Tribunale così si pronuncia: “(…) invece – lamenta il ricorrente – sebbene il bando di concorso non prevedesse alcun titolo preferenziale per l'assegnazione della sede e dunque nel procedere all'assegnazione della sede l'Amministrazione dovesse tener conto esclusivamente della graduatoria, ciò nostante, in spregio delle previsioni del bando, l'Amministrazione ha dapprima totalmente ridefinito la ripartizione dei posti e poi applicato, senza darne notizia nelle forme dovute, il diverso principio del favor per il mantenimento della sede originaria del candidato”. Il Tribunale afferma “un principio conforme alla tesi del presente ricorso e contrario a quello applicato dai provvedimenti impugnati, affermando espressamente, con riferimento al medesimo concorso ora in esame, la priorità – ai fini dell'assegnazione delle sedi ai vincitori – della posizione in graduatoria e non della permanenza nella sede originaria”.