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L'Amministrazione non può addurre a giustificazione del proprio inadempimento un fatto interno alla sua organizzazione al punto da farlo assurgere a causa di forza maggiore

T.A.R Campania, Sezione III, decisione 31 ottobre 2007 n. 10329.”L'articolo 2 della Legge 241/1990 ha fissato un principio generale secondo cui ove il procedimento consegue obbligatoriamente a un'istanza del privato ovvero debba essere inziato d'ufficio, la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso; l'amministrazione non può quindi addurre a giusitificazione del proprio obbligo di provvedere rimasto inadempiuto un fatto interno alla sua organizzazione, al punto da farlo assurgere addiruttura a causa di forza maggiore, idonea a far venir meno il suo dovere istituzionale di provvedere. Del resto, anche secondo il diritto comune per “causa non imputabile” – ai sensi dell'art 1218 del cc – in grado di esonerare il debitore da reponsabilità da inadempimento, deve intendersi (alla stregua di una teoria oggettiva da ritenersi preferibile, considerata la natura pubblica del soggetto obbligato) quell'impedimento assolutamente imprevedibile ed estraneo, sempre sul paino oggettivo, alla sfera del debitore, cioè tale che egli non avrebbe potuto in alcun modo prevedere e controllare, mentre ogni altro evento tale da rendere più oneroso o difficoltoso l'adempimento non potrebbe, in ogni caso, esentare il debitore da responsabilità facendo venir meno l'inadempimento colpevole”.