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L’inadempimento dell’obbligo di esatta informazione da parte del sanitario fa sorgere ipso facto il diritto del paziente al risarcimento del danno

La violazione del diritto ad essere esaurientemente informati costituisce la lesione del diritto ad autodeterminarsi ossia di un diritto della personalità con fondamento costituzionale. La responsabilità del sanitario deriva dal semplice fatto di aver praticato al paziente un intervento senza averlo reso edotto delle possibili conseguenze negative dello stesso. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “La responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell'obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell'obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla successiva verificazione – in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa – di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, mentre, ai fini della configurazione di siffatta responsabilità è del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno, svolgendo rilievo la correttezza dell'esecuzione agli effetti della configurazione di una responsabilità sotto un profilo diverso, cioè riconducibile, ancorché nel quadro dell'unitario «rapporto» in forza del quale il trattamento è avvenuto, direttamente alla parte della prestazione del sanitario (e di riflesso della struttura ospedaliera per cui egli agisce) concretatesi nello svolgimento dell'attività di esecuzione del trattamento” (Cass. civ. Sez. III, 14.3.2006, n. 5444).