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Nel trattamento economico dei giovani che espletano il servizio di leva nei Corpi di Polizia non possono corrispondersi voci accessorie diverse da quella menzionata dal comma 117 dell'art. 1 della Legge n. 662/1996

T.A.R. Lazio, sezione I-ter, sentenza del maggio 2008, n. 443.Nella sentenza si afferma che ai sensi dell'art. 1, comma 16 della Legge n. 662 del 1996 <>; ai sensi del successivo comma 117, invece <>. Ebbene, tale quadro normativo, nella'avviso del Tribuanle del Lazio legitimerebbe l'esegesi che il Legislatore abbia inteso sostituire lo stipendio e i suoi accessori, nonchè l'indennità di polizia, con la paga giornaliera per cui, nel trattamento economico dei giovani che espletano il servizio di leva nei Corpi di Polizia non possono corrispondersi voci accessorie diverse da quelle menzianta dal comma 117.