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Non vi è disparità di trattamento nelle disposizioni che consentono agli ufficiali a nomina diretta delle Capitanerie di Porto di riscattare solo il 50% del periodo di navigazione su nave mercantile.

Alcuni ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto hanno chiesto al T.A.R. Lazio il diritto di ottenere la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici, con valutazione di quattro anni di navigazione sulle navi mercantili, necessari per il conseguimento della patente di Capitano di lungo corso. Lamentano la disparità di trattamento rispetto ai colleghi laureati, che possono riscattare il periodo di laurea per l'intero, mentre loro solo al 50%.Il ricorso è stato tuttavia respinto dal T.A.R. Lazio – Sez. 1^ Bis – di Roma.Avverso la sentenza di rigetto è stato adito il Giudice amministrativo di secondo grado, che tuttavia ha respinto l'appello con sentenza n. 1493/2008. Questa la motivazione:”la possibilità di ottenere e il riscatto degli anni universitari (limitatamente alla durata legale del corso) è prevista solo per i laureati, che partecipano al concorso loro riservato per sottotenente di vascello (art. 1, l. n. 946 del 1950; art. 30, d.p.r. n. 1079 del 1990). L’art. 31 del D.P.R. n. 1092/1973 riserva invece ai Capitani di lungo corso la medesima possibilità di riscatto del “periodo di imbarco nella Marina Mercantile” nella misura del 50%. Questo diverso trattamento delle due posizioni, che la normativa prevede, non consente di accedere alla domanda degli istanti, tendente ad ottenere la ricostruzione della propria carriera sulla base del riconoscimento del periodo di quattro anni di navigazione su navi mercantili, che, secondo la loro prospettazione, dovrebbe essere valutato per intero al pari di quanto avviene per i laureati che sono inseriti nel medesimo ruolo degli ufficiali delle Capitanerie di porto. Ai fini della diversità di trattamento riservata alle due posizioni (quella dei patentati Capitani di lungo corso e quella dei laureati) non rileva il dato unificante di fare parte della medesima carriera a seguito di reclutamento sulla base di distinti titoli di accesso, ma la differente situazione di provenienza, che il legislatore, nella sua discrezionalità, ha disciplinato in modo non uniforme, senza con ciò incorrere nella dedotta disparità di trattamento”.