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Qualità morali e di condotta: per l’arruolamento di allievi finanzieri l’Amministrazione deve valutare la condotta complessiva del candidato.

Qualità morali e di condotta: con una pronuncia storica il TAR Lazio ha prima sospeso e poi annullato il provvedimento con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva escluso un candidato dall’arruolamento per allievi finanzieri riservato ai volontari in ferma breve per carenza dei requisiti previsti dall’art. 2 del bando di concorso.

Con l’assistenza dello Studio Parente il decreto di esclusione era stato impugnato dinnanzi al TAR Lazio mettendone in evidenza la illegittimità e la carenza di motivazione. La determinazione negativa, infatti, si fondava su una singola circostanza, risalente a molti anni prima, in occasione della quale il giovane viaggiava con amici su un’auto al cui interno erano stati rinvenuti stupefacenti. Di fatto, tale evenienza non era in grado di dimostrare il possesso personale delle sostanze.

Inoltre, al giudice era stato evidenziato il valore dimostrato dal giovane negli anni di servizio militare, durante i quali era stato impiegato anche in missioni all’estero ed aveva sempre dimostrato affidabilità e rettitudine.

l TAR Lazio aveva sospeso il provvedimento in quanto “l’episodio posto a sostegno della contestata esclusione è risalente nel tempo e la sua incidenza deve essere valutata alla luce del servizio svolto dal ricorrente in Kosovo ed in generale del suo comportamento e della sua condotta complessiva”. La pronuncia era stata confermata anche dal Consiglio di Stato poichè “nella fattispecie emergono sufficienti elementi sia in ordine all’episodicità del comportamento che ha determinato l’esclusione dalla selezione, sia in ordine ai positivi precedenti di servizio dell’appellato”.

Le citate pronunce cautelari hanno consentito al giovane di essere proficuamente impiegato dalla Guardia di Finanza.

Con recentissima sentenza il giudice ha definitivamente annullato il decreto di esclusione dall’arruolamento per carenza delle qualità morali e di condotta, affermando che “la stessa Amministrazione … rappresenta che il ricorrente … ha svolto con continuità le funzioni di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza”, conquistando sul campo tutti i presupposti “per il suo definitivo incorporamento”.