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Riconosciuta, a seguito di ricorso gerarchico, la colpa del Ministero della Salute per danno da emotrasfusione.

Il Sig. P.D.N.M., nel corso della degenza presso un ospedale della Regione Campania, a seguito di esami di laboratorio, appurava la “positività HCV, deponente per epatite cronica a lieve attività e fibrosi di 2^ grado”. Essendo sano prima di un precedente ricovero in un altro Ospedale della Campania, in cui era stato soggetto ad emotrasfuzione, avanzava pertanto tempestiva istanza di indennizzo, ai sensi della L. n. 210/1992. La struttura sanitaria dichiarava che i donatori, ancorché ripetutamente invitati a sottoporsi a esami di controllo, non avevano aderito alla richiesta. Pertanto, “tenuto conto che l’unica prova certa del ruolo causale delle trasfusioni nella genesi di epatiti post-trasfusionali si ha solo controllando a distanza di tempo i donatori per accertare l’eventuale siero conversione” rigettava la richiesta. In sede di ricorso gerarchico, tuttavia, il Ministero confermava la tesi dello Studio Legale Parente, secondo cui “in un tale quadro normativo, fonte di numerosi e precisi obblighi carico dell’Amministrazione, non può porsi interamente a carico del danneggiato l’onere probatorio in ordine all’esistenza del nesso causale, né tantomeno può il danneggiato subire pregiudizio a causa del mancato reperimento di informazioni e di dati a cui la stessa P.A. ha accesso privilegiato; il mancato raggiungimento della prova del nesso eziologico in termini di assoluta certezza, non esclude che esso possa essere costruito quantomeno in termini di probabilità: ciò sulla base di elementi indiziari, ricorrendo anche a regole di esperienza e soprattutto considerando i rischi ex lege connessi alle attività emotrasfusionali ed addossati ex lege all’Amministrazione. Il ricorrente ha ottenuto un indennizzo vitalizio, oltre agli arretrati.