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Sostanze stupefacenti: assumere solo una volta sostanze stupefacenti non giustifica la destituzione per perdita di grado

Il TAR ha annullato la sanzione disciplinare della perdita del grado inflitta ad un  militare per aver assunto solo una volta sostanze stupefacenti (cocaina).

Sostanze stupefacenti: nel caso in esame un giovane servitore dello Stato era stato espulso dal Corpo di appartenenza perché risultato positivo ad un singolo esame tossicologico, circostanza che, a parere dell’Amministrazione, sarebbe incompatibile con lo status di militare.

Il ricorrente, che aveva ammesso il consumo, in una sola occasione, di droga, ignorandone la natura, lamentava l’incompetenza di un laboratorio privato che aveva effettuato l’esame tossicologico, senza rispettare tutti i criteri previsti per tale tipo di analisi (tra cui: campionamento, trasporto, verbale di trasporto, unità di misura utilizzata).

Il giudice incaricato ha messo in evidenza l’errore perpetrato dall’Amministrazione, la quale non ha rispettato le rigide procedure previste per l’accertamento della positività all’utilizzo di sostanze stupefacenti, irrogando una sanzione assolutamente sproporzionata al comportamento contestato e alle modalità del suo accertamento.

In particolare, il TAR ha rilevato che la modalità assunta dall’Amministrazione si pone in contrasto con l’esigenza del “giusto processo” sancita dall’art. 6 CEDU, vista la natura punitiva della sanzione.

Il militare, solo grazie all’ausilio dello Studio Legale Parente, è riuscito a far valere in sede giurisdizionale le proprie doglianze, riuscendo ad ottenere l’annullamento del decreto di espulsione.

La difesa di parte ricorrente, infatti, grazie all’esperienza trentennale nella materia, è riuscita a dimostrare che un solo episodio di utilizzo – peraltro inconsapevole e non certificato- di sostanze stupefacenti non è motivo sufficiente per interrompere un rapporto di servizio, e che gli accertamenti effettuati dall’Amministrazione presentano seri dubbi di attendibilità nella fase di campionamento e trasporto dei campioni utilizzati, criticità non smentite dalla controparte.

Ma non solo, il Tribunale Amministrativo ha accolto anche la doglianza di difetto di proporzionalità della sanzione comminata, esposta dalla difesa del militare. Il giudice ha infatti disposto che “la sanzione della perdita del grado inflitta (…) sia sproporzionata, specie alla luce del descritto quadro di incertezza fattuale in ordine all’entità della sostanza riscontrata, all’abitualità o meno del consumo e più in generale alla complessiva attendibilità delle analisi medico legali”.

Grazie solo al fondamentale supporto fornito dallo Studio Legale Parente il militare è riuscito a far valere le proprie ragioni.

info@studiolegaleparente.com