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TAR Piemonte: l'amministrazione non può più respongere l'istanza di trasferimento ex lege 104/1992 per mancanza dei requisiti di continuità e di esclusività

Anche il TAR Piemonte ha riconosciuto legittima la richiesta di un Agente di Polizia di essere trasferito da Torino a Caltanissetta per assistere un familiare handicappato grave. In particolare, il Collegio ha affermato che “con l'art. 24 della legge 4.11.2010, n. 183 il legislatore ha rimosso dal testo originario del comma 3 dell'art. 33 della legge 104/1992 il riferimento alla necessità che l'assistenza al parente con disabilità sia esclusiva e continuativa”