menu

Uranio impoverito, il TAR accoglie il ricorso perchè ritiene il giudizio del Comitato di Verifica inattendibile.

Uranio impoverito. Presenza di particelle nell’area al confine tra Albania e Kosovo. Militare italiano impiegato in tale area ha contratto grave patologia oncologica che l’Amministrazione ha ritenuto non dipendente da causa di servizio, negandogli lo status di vittima del dovere e tutti i connessi benefici.

A seguito di una attenta ricostruzione documentale, sulla base di studi e indagini di organismi internazionali, nonchè degli studi epidemiologici condotti tra i militari italiani impiegati all’estero, nell’ambito della vertenza contro il Ministero della Difesa, lo Studio Legale Parente ha  evidenziato gli effetti nocivi derivanti dall’esposizione ad uranio impoverito.  Inoltre, ha focalizzato  le conseguenze patogene dell’esposizione a tale sostanza e la concomitante azione immunodepressiva indotta dai vaccini cui vengono sottoposti i militari destinati alle missioni fuori area.

Il TAR, per effetto di tale puntuale ricostruzione documentale e fattuale, ha accertato “che il parere impugnato, nell’escludere il nesso eziologico tra l’infermità del ricorrente ed il servizio dallo stesso prestato, non ha operato alcun cenno a dati ed alle indagini sopra citate, ma, ben più a monte, ha ritenuto di escludere, senza darne motivazione, che il  (…) sia stato esposto al rischio di contatto indiretto con l’uranio impoverito. Conseguentemente, il giudizio espresso dal Comitato di Verifica (…) risulta inattendibile”.

In particolare, secondo il Giudice l’Amministrazione non ha spiegato per quali ragioni e sulla base di quali accertamenti non sussistono le condizioni ambientali ed operative che abbiano esposto il militare a particolari fattori di rischio. Così come risulta indimostrato che l’attività svolta dal ricorrente non abbia comportato esposizione ad uranio impoverito.