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Viola il dovere contrattuale di correttezza e buona fede il lavoratore che espleta altre attività (lavorative ed extralavorative) durante lo stato di malattia

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 21 aprile 2009 n. 9474. Con la sentenza 9474/09 la Corte di Cassazione ha statuito che costuituisce violazione dei doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione lavorativa, lo svolgimento, da parte del lavoratore, durante lo stato di malattia, di altre attività lavorative e non (quale quella di recarsi in spiaggia con una moto di grossa cilindrata). Detti comportamenti, ad avviso della Corte, oltre a dimostrare che lo stato di malattia non è tale da impedire lo svolgimento dell' attività lavorativa, prova anche la scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute e al proprio dovere di cura e di non ritardata guarigione.